Nell’economia di un’azienda, la gestione dell’energia (energy management) ha ormai assunto un’importanza fondamentale. Un’accorta politica di controllo delle risorse e dei consumi garantisce un risparmio considerevole, che si può trasformare ad esempio in liquidità da reinvestire nella propria attività.

L’energy management è un processo che include lo studio, la pianificazione e l’intervento sui processi al fine di ottimizzarne i consumi energetici. La figura  che assume l’incarico di svolgere questi compiti, istituita dalla Legge 10/1991, è detta “Energy manager”.

L’Energy manager è una figura professionale – in Italia collegata a un obbligo di legge per i grandi consumatori – che vede tra i propri compiti principali l’analisi, il monitoraggio e l’ottimizzazione dell’uso dell’energia delle imprese e degli enti pubblici o privati, consentendo così di conseguire benefici economici, energetici, ambientali.

Alla nomina dell’Energy manager sono obbligati:

  • I soggetti operanti nel settore industriale che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio;
  • I soggetti operanti nei settori civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio.

La nomina va rinnovata ogni anno, pena sanzioni sia per mancata nomina sia per ritardato rinnovo.

La nomina dell’Energy manager deve essere inviata attraverso la piattaforma NEMO (Nomina Energy Manager On-line), disponibile all’indirizzo nemo.fire-italia.org e può essere effettuata formalmente anche da soggetti non obbligati.

Al di là della nomina formale, la presenza di una figura che svolge le funzioni di un Energy Manager è sempre più opportuna per la competitività delle imprese ed il risanamento dei conti degli enti pubblici.

Inoltre, l’Energy manager si caratterizza come la figura ideale per l’implementazione di un Sistema di Gestione dell’energia, realizzato secondo la norma UNI CEI EN ISO 50001:2011.

 

Ecogen Impianti può svolgere la funzione di Energy manager, per soggetti obbligati e non: contattaci per un preventivo gratuito

Il servizio è personalizzabile in funzione della tipologia di attività svolta dal Committente e generalmente comprende:

  • Bill Audit (valutazione delle forniture energetiche), con o senza rivalsa;
  • Diagnosi Energetica iniziale in conformità con le norme UNI CEI/TR 11428:2011 e UNI CEI EN 16247-3:2014.
  • Gestione dell’Energia nell’ottica del miglioramento continuo dei processi energetici, secondo i principi della norma UNI EN ISO 50001, sintetizzati nel ciclo “Plan-Do-Check-Act” (Pianificare-Fare-Verificare-Agire). Nelle prime due fasi (Plan e Do) si fissano indicatori e obiettivi, e si pianificano e si implementano gli interventi di efficienza energetica, individuati con la Diagnosi Energetica iniziale. Successivamente, attraverso opportuni indicatori di prestazione, definiti in funzione della specifica attività, si verifica il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica, e infine si intraprendono le azioni correttive per avvicinarsi sempre di più agli obiettivi prefissati, in un’ottica di miglioramento continuo.

La figura dell’Energy manager si sovrappone parzialmente a quella dell’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE), figura professionale che può essere certificata ai sensi della norma UNI CEI 11339.

L’esperto in gestione dell’energia (EGE) è una figura professionale moderna ed interdisciplinare chiamata ad agire nel contesto del nuovo mercato europeo dell’energia, basato su princìpi quali la liberalizzazione dei mercati, le misure energetiche e ambientali contenute nel Pacchetto clima-energia (20-20-20), un sistema di qualifiche basato sulle competenze e un quadro di regole armonizzato.

L’esperto in gestione dell’energia associa alle competenze tecniche delle solide basi in materie ambientali, economico-finanziarie, di gestione aziendale e di comunicazione. Esso inoltre si presta naturalmente al ruolo di responsabile del sistema gestione energia nell’ambito della norma ISO 50001.

Si tratta di capacità sviluppabili attraverso un percorso formativo adeguato e, soprattutto, mediante un’adeguata esperienza sul campo. Non a caso il provvedimento che ha introdotto l’EGE, la norma UNI-CEI 11339 pubblicata a fine dicembre 2009, richiede un’esperienza specifica per la certificazione.

Il tecnico responsabile nominato ai sensi della legge 10/91 può configurarsi come esperto in gestione dell’energia ma può anche non esserlo (cfr. la sezione L’energy manager e l’Esperto in gestione dell’energia).

Sul piano legislativo si segnala che il D.Lgs. 102/14 ha stabilito (articolo 8) che gli EGE sono tra i soggetti titolati a condurre diagnosi energetiche presso le grandi imprese e le imprese energivore; a decorrere dal 19 luglio 2016 gli EGE che intenderanno condurre tali diagnosi dovranno essere certificati da parte terza. Il D.M. 11 gennaio 2017 (articolo 5) ha recentemente previsto che le richieste di certificati bianchi possono essere effettuate, tra gli altri, “da soggetti sia pubblici che privati che, per tutta la durata della vita utile dell’intervento presentato, sono in possesso della certificazione secondo la norma UNI CEI 11352, o hanno nominato un esperto in gestione dell’energia certificato secondo la norma UNI CEI 11339, o sono in possesso di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001. Nel caso in cui il soggetto titolare del progetto e il soggetto proponente non coincidano, tale certificazione è richiesta per il solo soggetto proponente

Diagnosi energetica

Il D.Lgs. n. 102 del 4 luglio 2014 ha introdotto l’obbligo di eseguire entro il 05/12/2015, e successivamente ogni 4 anni, una diagnosi energetica per le seguenti categorie di imprese:

  • imprese a forte consumo di energia (c.d. energivori secondo ex DL 83/2012, DM 05/04/2013);
  • grandi Imprese che occupano più di 250 persone e il cui fatturato annuo supera i 50 Milioni di Euro (o il cui bilancio annuo supera i 43 milioni di Euro).

In base al D.Lgs. n. 102/2014, a partire dal 18 luglio 2016, le diagnosi – affinché sia assolto l’obbligo da parte delle imprese assoggettate – dovranno essere eseguite da entità professionali abilitate, quali:

  • S.Co. certificate in base alla norma UNI CEI 11352;
  • Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati in base alla norma UNI CEI 11339 rilasciata da ente certificatore accreditato da Accredia;
  • Auditor Energetici certificati in base alla norma UNI CEI EN 16247-5.

La diagnosi energetica (o energy audit) rappresenta un vero e proprio check-up energetico dei processi e degli impianti aziendali.

Il suo scopo è quello di verificare se, attraverso un diverso utilizzo degli impianti esistenti, ovvero utilizzando nuove tecnologie, sia possibile ridurre il consumo di energia primaria (elettricità e combustibili) a parità di servizio reso dall’impianto.

L’ente di normazione UNI ha stabilito i requisiti minimi di una diagnosi energetica nella norma UNI CEI EN 16247-1:2012.

I passi operativi utilizzati per eseguire un energy audit sono generalmente i seguenti:

  • esame dei consumi energetici dello stabilimento, con mappatura dei processi aziendali e individuazione dei processi più energivori;
  • ricognizione degli impianti e delle tecnologie operanti nel sito, e loro valutazione dal punto di vista del consumo energetico;
  • costruzione del modello energetico di stabilimento e calcolo dei fabbisogni energetici;
  • confronto fra consumo reale, derivante dall’analisi delle bollette energetiche e consumo previsto, effettuato mediante benchmark con attività simili e con i risultati del calcolo dei fabbisogni energetici;
  • valutazione dei possibili interventi di efficientamento, con analisi costi-benefici (business plan) per ciascun intervento valutato;
  • Predisposizione della relazione finale di diagnosi energetica.

Ecogen Impianti effettua diagnosi energetiche secondo le disposizioni del D.Lgs. 102/2014, ossia in conformità con le norme UNI CEI/TR 11428:2011 e UNI CEI EN 16247-3:2014: contattaci per un preventivo gratuito

Certificazione energetica

La certificazione energetica degli edifici è un sistema di valutazione per:

  • fornire informazioni chiare e trasparenti sulla qualità energetica degli immobili mediante uno specifico sistema di classificazione
  • promuovere l’efficienza energeticamediante l’individuazione di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici.

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un attestato, redatto da un tecnico abilitato che consente di avere tutte le informazioni sulle caratteristiche di un edificio o di un’unità immobiliare sotto il profilo dell’isolamento termico e del consumo energetico.

Si tratta, secondo le normative vigenti, di un documento obbligatorio da fornire all’acquirente o all’affittuario in caso di compravendita immobiliare e per le locazioni di interi edifici. Copia dell’APE deve essere allegata al contratto.

Dal primo ottobre 2015 sono entrate in vigore le nuove linee guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici e per la redazione del modello di Attestazione di Prestazione Energetica (APE) – decreti attuativi della L. 90/2013 (di conversione del D.Lgs. 63 del giugno 2013).

Contenuti dell'APE

L’APE ha un formato standard , valido su tutto il territorio nazionale, ed è strutturato per fornire informazioni semplici e chiare sull’efficienza, le prestazioni ed il fabbisogno energetico dell’edificio e degli impianti termici.

Un Attestato di Prestazione Energetica, redatto correttamente, riporta le seguenti informazioni:

  • la prestazione energetica globale, sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
  • la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile;
  • la qualità energetica del fabbricato (indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed area solare equivalente e trasmittanza termica periodica);
  • i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica;
  • le emissioni di anidride carbonica;
  • gli indici di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile e l’energia elettrica esportata;
  • la quantità annua di energia consumata per vettore energetico;
  • l’elenco dei servizi energetici con le relative efficienze;
  • le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti.

In particolare, la classe energetica dell’edificio è determinata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio (indice di prestazione EPgl,nr).

Le classi energetiche sono ordinate per consumi energetici crescenti, da A4 (classe più efficiente) a G (classe meno efficiente).

Quando serve e chi può redigere l’APE?

L’APE è un documento ufficiale valido 10 anni e può essere prodotto solo da professionisti accreditati secondo il DPR n. 75 del 16 aprile 2013.

Alcune Regioni (Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Marche e Sicilia) hanno istituito un “catalogo di esperti accreditati” pubblico e consultabile on line.

L'APE è obbligatorio
  • per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a demolizione e ricostruzione;
  • per gli edifici esistenti (in caso di compravendita e di nuovo contratto di locazione);
  • in caso di lavori di ristrutturazione importante.
L'APE è richiesto
  • per gli atti notarili di compravendita;
  • per i contratti d’affitto;
  • per l’accesso alle detrazioni fiscali previste per gli interventi di efficientamento energetico;
  • per pubblicizzare annunci immobiliari.

Al termine della compilazione, l’esperto dovrà sottoscrivere l’APE, trasmetterlo alla Regione o alla Provincia autonoma competente e consegnarlo al richiedente entro i quindici giorni successivi a tale trasmissione.

Le Regioni e le Province autonome archiviano gli APE nel proprio catasto e trasmettono le informazioni raccolte al SIAPE, il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica gestito dall’ENEA. In Regione Lazio, a partire dal 12 Aprile 2018, è possibile trasmettere un APE esclusivamente in forma digitale (xml, p7m), attraverso il portale APE-Lazio, all’indirizzo: https://www.apelazio.enea.it/

Come redigere l’APE?

Oltre a raccogliere la documentazione richiesta (visura catastale, planimetria, libretto d’impianto, ecc.), il tecnico certificatore è tenuto ad effettuare un sopralluogo per raccogliere le informazioni necessarie alla determinazione degli indici di prestazione energetica (stratigrafie, caratteristiche degli elementi costruttivi e degli impianti).

In seguito il tecnico potrà avvalersi di uno dei software certificati dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI) per effettuare i calcoli necessari alla determinazione dell’indice di prestazione energetica globale e all’individuazione della classe energetica dell’edificio, senza trascurare di indicare anche specifici interventi migliorativi.

 

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Un APE redatto da Ecogen Impianti non sarà un semplice “pezzo di carta” visto come un obbligo di legge, ma un utile strumento per comprendere le caratteristiche energetiche del proprio edificio e per individuare gli interventi per aumentarne l’efficienza e ridurne i consumi energetici.